Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 59 del 10 gennaio 1990

(5 massime)

(massima n. 1)

È affidato all'apprezzamento del giudice del merito accertare se l'interesse che l'ente o l'associazione pretende azionare rientri in un collegamento concreto e effettivo col circostanziato ambito d'incidenza del sodalizio, di tal che questo sia legittimato all'azione risarcitoria anche in sede penale, ovvero se l'interesse, ancorché accennato nello statuto, sia astratto e diffuso, di guisa che l'ente sia legittimato soltanto all'intervento nel procedimento penale, purché concorrano le condizioni all'uopo previste dal nuovo codice di procedura penale agli artt. 91 e seguenti.

(massima n. 2)

Gli enti e le associazioni sono legittimati all'azione risarcitoria, anche in sede penale mediante costituzione di parte civile, ove dal reato abbiano ricevuto un danno a un interesse proprio, sempreché l'interesse leso coincida con un diritto reale o comunque con un diritto soggettivo del sodalizio, e quindi anche se offeso sia l'interesse perseguito in riferimento a una situazione storicamente circostanziata, da esso sodalizio preso a cuore e assunto nello statuto a ragione stessa della propria esistenza e azione, come tale oggetto di un diritto assoluto ed essenziale dell'ente. Ciò sia a causa dell'immedesimazione fra l'ente stesso e l'interesse perseguito, sia a causa dell'incorporazione fra i soci ed il sodalizio medesimo, sicché questo, per l'affectio societatis verso l'interesse prescelto e per il pregiudizio a questo arrecato, patisce un'offesa e perciò anche un danno non patrimoniale dal reato.

(massima n. 3)

L'art. 348 c.p., che configura il reato di esercizio abusivo della professione, è una norma in bianco, che contiene un rinvio ad altre norme per la determinazione delle professioni per le quali è richiesta la speciale abilitazione dello Stato; ne consegue che l'osservanza delle norme che disciplinano l'esercizio della professione tutelata è richiamata dalla norma incriminatrice al punto che le disposizioni attinenti la professione stessa sono recepite nel precetto penale.

(massima n. 4)

Nel procedimento penale relativo al reato di esercizio abusivo di una professione, possono costituirsi parte civile le associazioni professionali, il cui interesse all'esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti in una delimitata area, coincide con l'interesse dello Stato a che la professione di cui si tratti sia esercitata soltanto da coloro che vi siano abilitati. In tale ipotesi, per quel che riguarda l'associazione professionale, al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato preso a cuore dall'associazione medesima, si aggiunge il danno anche patrimoniale ad essa derivante dal reato di esercizio abusivo della professione a causa della concorrenza sleale subita in quel determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti. (Nella fattispecie è stata riconosciuta l'ammissibilità della costituzione di parte civile dell'associazione medici dentisti italiani, sezione di Forlì, nei confronti di numerosi odontotecnici della zona imputati del reato di cui all'art. 348 c.p.).

(massima n. 5)

Possono costituirsi parte civile le associazioni professionali, il cui interesse all'esercizio esclusivo della professione da parte degli iscritti in una delimitata area, coincide con l'interesse dello Stato a che la professione di cui si tratti sia esercitata soltanto da coloro che vi siano abilitati. In tale ipotesi, per quel che riguarda l'associazione professionale, al danno consistente nell'offesa all'interesse circostanziato preso a cuore dall'associazione medesima, si aggiunge il danno anche patrimoniale ad essa derivante dal reato di esercizio abusivo della professione a causa della concorrenza sleale subita in quel determinato contesto territoriale dai professionisti iscritti (nella fattispecie è stata riconosciuta l'ammissibilità dell'Associazione medici dentisti italiani, sezione di Forlì, a costituirsi parte civile nei confronti di numerosi odontotecnici della zona imputati del reato di esercizio abusivo della professione).

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