Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 9475 del 22 ottobre 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Fermo il principio che la valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, sia nel giudizio di primo grado sia negli ulteriori stati e gradi di giudizio, non può prescindere dal criterio dell'interesse, deve ritenersi che la parte civile ha, per definizione, interesse (a prescindere dalle statuizioni di carattere civile coinvolgenti i suoi diritti al risarcimento dei danni e alle restituzioni derivanti dal reato) anche all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, in quanto la decisione relativa si pone come presupposto del riconoscimento o della negazione di tali diritti. Ne consegue che, se i reati contestati all'imputato siano più di uno, la parte civile ha interesse a che sia affermata la responsabilità per tutti i reati (o per il maggior numero possibile di essi) perché da tale affermazione dipende il diritto ad un risarcimento del danno maggiore o minore.

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