Cassazione penale Sez. II sentenza n. 35616 del 27 settembre 2007

(5 massime)

(massima n. 1)

Il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l'annotazione del deposito delle minute delle sentenze, benché sia un registro sussidiario e quindi non obbligatorio, č atto pubblico fidefaciente e quindi ha valore di prova documentale.

(massima n. 2)

In tema di azione civile nel processo penale, l'imputato legalmente interdetto ha piena capacitā e legittimazione processuale per resistere alla domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla parte civile.

(massima n. 3)

In tema di giudizio di rinvio, i poteri del giudice di accertamento e di valutazione del fatto sono limitati dal giudicato parziale formatosi su un diverso capo della sentenza soltanto in relazione agli elementi che compongono il fatto storico e non anche in relazione alle modalitā in cui č strutturato il capo di imputazione, in cui possono comparire elementi descrittivi della condotta che restano irrilevanti ai fini dell'operativitā del divieto del ne bis in idem. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del giudicato parziale sul presupposto che l'individuazione ad opera del giudice d'appello di una precisa somma di denaro — lire 400.000.000 — come parte del compenso di un episodio di corruzione diverso da quello nella cui imputazione detta somma era indicata, non impedisse una rivalutazione ed una rilettura nell'ambito dell'accertamento dei fatti dell'altro episodio di corruzione di quello specifico aspetto, l'incremento delle disponibilitā finanziarie dell'imputato per lire 400.000.000, in quanto elemento probatorio del fatto reato e non invece porzione qualificante ed essenziale del fatto coperto dal giudicato parziale).

(massima n. 4)

In tema di invito a presentarsi per rendere interrogatorio, il rinvio ad altra data dell'espletamento dell'atto, per astensione dei difensori dalle partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi di categoria, non comporta la necessitā che, per la nuova data, sia assicurato all'indagato il termine di comparizione previsto dalla legge.

(massima n. 5)

La previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguono presso il tutore non riguarda l'imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale.

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