Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 18615 del 24 aprile 2013

(2 massime)

(massima n. 1)

La condanna di pił imputati al pagamento delle spese in favore della parte civile deve ritenersi regolata dall'art. 97 cod. proc. civ. per cui ciascuno dei soccombenti č condannato in proporzione al rispettivo interesse nella causa, applicandosi, invece, la solidarietą nel solo caso di interesse comune.

(massima n. 2)

Non sussiste alcuna violazione del principio di immutabilitą del giudice qualora, successivamente al provvedimento di ammissione delle prove ma prima dell'inizio dell'istruttoria dibattimentale, muti l'organo giudica) Condizioni di capacitą del giudice.ante, in assenza di obiezione o esplicita richiesta delle parti di rivisitazione dell'ordinanza ex art. 495 cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha precisato che il principio di immutabilitą, funzionale al rispetto dei principi di oralitą ed immediatezza, esige soltanto che a decidere sia lo stesso giudice che ha presieduto all'istruttoria).

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