Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3149 del 8 ottobre 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di misure cautelari personali, l'art. 286 c.p.p. stabilisce che, se la persona da sottoporre in custodia cautelare si trova in stato di infermità di mente che ne esclude o ne diminuisce grandemente la capacità di intendere o di volere, il giudice, in luogo della custodia in carcere, può disporre il ricovero provvisorio in idonea struttura del servizio psichiatrico ospedaliero, adottando i provvedimenti necessari per prevenire pericoli di fuga. Tuttavia, se la persona inferma di mente è anche socialmente pericolosa, nel senso che potrebbe commettere nuovi fatti preveduti dalla legge come reato (art. 203 c.p.p.) il giudice ben può, ai sensi dell'art. 312 c.p.p., applicare in via provvisoria la misura di sicurezza prevista dall'art. 222 c.p. e disporre il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario.

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