Cassazione penale Sez. III sentenza n. 31600 del 23 settembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

Con la dizione perizia sullo stato di mente dell'imputato deve intendersi non soltanto la perizia finalizzata a verificare l'imputabilitą di un soggetto, ma anche quella volta ad accertare la capacitą di questi a partecipare coscientemente al processo, ai sensi dell'art. 70 c.p.p., cosģ come la compatibilitą dello stato fisico o mentale con il regime carcerario. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto legittima la proroga del termine di custodia cautelare in dipendenza del protrarsi della perizia disposta per accertare la compatibilitą dello stato di salute dell'indagato con il regime carcerario).

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