Cassazione penale Sez. III sentenza n. 7854 del 3 luglio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

L'identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria, avvenuta sulla base delle dichiarazioni dello stesso e non confortate da alcun elemento di riscontro consente di pervenire alla affermazione di responsabilitą dell'imputato, non potendosi ritenere che lo stesso abbia fornito false generalitą. In caso di errore e/o di accertata falsitą delle generalitą dichiarate soccorrono specifici rimedi, con particolare riferimento alla fase esecutiva.

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