Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2700 del 27 febbraio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'incertezza o l'erronea identificazione della persona autrice del reato non vanno confuse con l'incertezza o la falsitą delle generalitą che la contraddistinguono. Ne consegue che, nella prima ipotesi, in cui la persona chiamata a rispondere penalmente non corrisponda, certamente e probabilmente, alla persona dell'autore del reato, quali che siano le generalitą con cui essa č indicata agli atti del processo, va adottata la formula assolutoria «per non aver commesso il fatto», mentre nella seconda ipotesi, in cui la persona fisica chiamata a rispondere del fatto sia stata identificata con certezza, pur rimanendone incerte le generalitą, deve adottarsi la formula di improcedibilitą per essere ignoto l'autore del reato, che non pregiudica ulteriori indagini del pubblico ministero e l'eventuale inizio dell'azione penale contro l'autore del fatto, una volta compiutamente generalizzato.

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