Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4242 del 18 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

L'art. 64, comma 3, c.p.p., il quale prescrive che la persona da interrogare debba essere previamente avvertita della facoltā di non rispondere, č da considerare disposizione normativa attinente all'Ģinterventoģ dell'imputato, cui si riferisce l'art. 178, lett. c), c.p.p., inteso, detto intervento, non come mera presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente alla vicenda processuale da parte del reale protagonista della medesima, cui deve garantirsi l'effettivo esercizio dei diritti e facoltā dei quali egli č titolare e, in particolare, del diritto di difesa, di cui costituisce precipua manifestazione la facoltā di non rispondere. Conseguentemente l'omissione dell'avvertimento anzidetto dā luogo a nullitā, da qualificare, peraltro, non assoluta ma a regime Ģintermedioģ e soggetta, pertanto, alla disciplina di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p.

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