Cassazione penale Sez. I sentenza n. 15685 del 24 aprile 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 273 comma 1 bis c.p.p., inserito dall'art. 11 della legge 1 marzo 2001, n. 63, secondo cui, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale, per la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza devono applicarsi i criteri fissati dall'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p. per apprezzare l'attendibilitą della chiamata in correitą, rende in ogni caso necessario che le dichiarazioni accusatorie su fatto altrui siano confermate da riscontri esterni individualizzanti.

(massima n. 2)

La rinnovazione dell'interrogatorio del collaboratore di giustizia che abbia reso dichiarazioni sulla responsabilitą di altri puņ essere effettuata dal pubblico ministero, a norma dell'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63 (sul c.d. ½giusto processo»), anche successivamente alla scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, a condizione che il procedimento si trovi ancora in fase di indagine preliminare (la Corte ha escluso che in tale ipotesi operi la causa di non inutilizzabilitą prevista dall'art. 407 comma 3 c.p.p., in quanto la anzidetta disposizione si riferisce ai nuovi atti di indagine, non alla mera ripetizione di quelli gią effettuati).

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