Cassazione penale Sez. Unite sentenza n. 5052 del 9 febbraio 2004

(4 massime)

(massima n. 1)

L'omessa traduzione del provvedimento custodiale nel momento in cui è emesso, ove ne ricorra il presupposto, o la mancata nomina dell'interprete per la traduzione in sede di interrogatorio di garanzia, quando non si sia già provveduto ai sensi della norma dell'art. 94, comma 1 bis, disp. att., è causa di nullità dell'atto, rispettivamente, dell'ordinanza di custodia cautelare o dell'interrogatorio di garanzia.

(massima n. 2)

La L. n. 63/2001, è stata resa applicabile, anche alla fase delle indagini preliminari e anche ai procedimenti de libertate, dalla regola di cui al comma 1 dell'art. 26, con la conseguenza che, dopo l'entrata in vigore della legge, un interrogatorio, assunto ai sensi dell'art. 64 nella formulazione anteriore all'intervento delle modifiche introdotte dalla legge n. 63/2001, è inutilizzabile sia, ovviamente, nel successivo dibattimento, sia nel corso delle indagini preliminari e, in particolare, nell'ambito delle decisioni de libertate.

(massima n. 3)

Per i procedimenti che al momento dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 (c.d. giusto processo), si trovavano nella fase delle indagini preliminari, l'inutilizzabilità, ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza necessari per l'applicazione di misure cautelari personali, delle dichiarazioni concernenti la responsabilità di altri rese da indagato il cui interrogatorio ovvero le cui dichiarazioni ai sensi dell'art. 350 c.p.p. siano stati assunti senza l'osservanza delle garanzie previste dall'art. 64, comma 3, lett. c), stesso codice, come introdotto dall'art. 2 della citata legge, opera anche se l'interrogatorio o le dichiarazioni siano stati resi prima della data della sua entrata in vigore, allorché il pubblico ministero non abbia provveduto a rinnovare l'esame del soggetto autore delle dichiarazioni eteroaccusatorie.

(massima n. 4)

Qualora sia applicata una misura cautelare personale nei confronti di un cittadino straniero, del quale si ignori (nella specie, a causa dello stato di latitanza) che non è in grado di comprendere la lingua italiana, non è dovuta l'immediata traduzione dell'ordinanza che la dispone e il diritto alla conoscenza del relativo contenuto è soddisfatto — una volta eseguito il provvedimento — o dalla traduzione in lingua italiana a lui nota (anche in applicazione dell'art. 94, comma 1 bis, att. c.p.p.), ovvero dalla nomina, in sede di interrogatorio di garanzia, di un interprete che traduca le contestazioni mossegli, rendendolo edotto delle ragioni che hanno determinato l'emissione del provvedimento nei suoi confronti. In tal caso la decorrenza del termine per impugnare il provvedimento è differita al momento in cui il destinatario ne abbia compreso il contenuto. (Nell'occasione, la Corte ha precisato che, qualora non sia stata portata a conoscenza dello straniero, in una lingua a lui nota, l'ordinanza cautelare, quest'ultima è viziata da nullità a regime c.d. intermedio solo quando risulti inequivocabilmente, dagli atti in possesso del giudice al momento della sua adozione, che lo straniero non era in grado di comprendere la lingua italiana).

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