Cassazione penale Sez. I sentenza n. 17900 del 10 maggio 2002

(2 massime)

(massima n. 1)

L'art. 26 comma 2 della legge 1 marzo 2001, n. 63, condiziona la conservazione dell'efficacia alle dichiarazioni rese dai soggetti indicati dagli artt. 64 e 197 bis c.p.p. alla loro rinnovazione da parte del pubblico ministero, purché il procedimento si trovi ancora nella fase delle indagini preliminari, restando del tutto ininfluente, a questi fini, che i termini di durata massima delle indagini siano scaduti, con la conseguenza che la rinnovazione č sempre consentita fino a quando non venga esercitata l'azione penale.

(massima n. 2)

Non č richiesta l'autorizzazione del giudice per le indagini preliminari alla riapertura delle indagini, dopo il provvedimento di archiviazione disposto per essere ignoti gli autori del reato.

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