Cassazione penale Sez. I sentenza n. 4343 del 22 agosto 1995

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di garanzie difensive, la ratio giustificatrice delle regole enunciate dall'art. 63, commi 1 e 2, c.p.p. va ricercata, unitaria, nell'esigenza di escludere dalla cognizione del giudice ogni circostanza che si risolva in sfavore per il dichiarante. Ne segue, da un lato, che nel citato art. 63 il termine inutilizzabilitā č adottato con senso diverso da quello dell'art. 191 c.p.p., dall'altro, che tali dichiarazioni possono e devono essere prese in considerazione e valutate quando si risolvano in favore della persona esaminata o siano per la stessa indifferenti, per assumere il dichiarante la condizione di testimone o persona informata sui fatti.

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari, legittimamente il giudice trae elementi indiziari dalle risultanze del verbale redatto in forma riassuntiva quando l'esame sia stato registrato mediante apparecchiatura audiomagnetica e non sia stata ancora disposta la trascrizione nelle forme previste dal codice di rito (art. 242, comma 2, con riferimento all'art. 268, comma 7, c.p.p.). In tale ipotesi, la fonte di prova č costituita e rappresentata dal processo verbale. Tuttavia, ove sia stata effettuata una trascrizione informale e questa sia stata posta a disposizione della difesa, nessun vizio puō essere ravvisato, essendo sempre possibile estrarre copia della registrazione audiomagnetica e procedere, nell'emergenza della verifica, sulla misura cautelare, alla trascrizione di quanto memorizzato. (La corte ha anche osservato che il verbale redatto in forma riassuntiva, in ipotesi di esame del comparente, con l'uso di apparecchiature di registrazione audiovideomagnetiche, va assimilato al verbale di cui all'art. 268, comma 1, c.p.p. in materia di intercettazioni telefoniche, alla trascrizione delle quali non č necessario procedere quando l'applicazione della misura cautelare trovi fondamento in tale mezzo di ricerca di prova, essendo sufficiente il riferimento al predetto verbale).

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