Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5377 del 12 aprile 1990

(1 massima)

(massima n. 1)

La responsabilità del compartecipe ex art. 116 c.p. — che si inserisce nell'ambito della forma dolosa di colpevolezza — può essere esclusa solo quando il reato diverso e più grave si presenti come un evento atipico, dovuto a circostanze eccezionali e del tutto imprevedibili, non collegabili in alcun modo al fatto criminoso su cui si è innestato, oppure quando si verifichi un rapporto di mera occasionalità idoneo ad escludere il nesso di causalità. Per la formulazione di siffatto giudizio, da effettuarsi ex post, è necessario ricorrere ad alcuni strumenti logici tra cui sono annoverabili i criteri attinenti alla prevedibilità, che deve essere desunta dalle modalità effettive di esecuzione e da tutte le altre circostanze di fatto rilevanti. Il relativo giudizio, se adeguatamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

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