Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1169 del 1 febbraio 1996

(4 massime)

(massima n. 1)

Con i motivi nuovi la parte impugnante può dedurre ragioni diverse da quelle poste a base dell'originaria impugnazione anche oltre i limiti dell'atto originario fermo restando l'unico limite, in caso di più capi di imputazione, del collegamento con i capi impugnati.

(massima n. 2)

Il sottoufficiale di marina applicato alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la pretura deve essere considerato ufficiale di polizia giudiziaria solo nei limiti del servizio affidatogli in connessione con l'attività istituzionale del Corpo di capitaneria di porto (art. 57, comma 3, c.p.p.) e cioè per quanto riguarda l'accertamento dei reati di mare e per i reati comuni verificatesi nell'area del porto, secondo quanto previsto dall'art. 1235, n. 1, c.n. Egli non è quindi investito delle funzioni generali di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57, comma 1, c.p.p. né di quelle di ufficiale di polizia giudiziaria militare ex art. 301 c.p.m.p.

(massima n. 3)

La indicazione delle conclusioni delle parti (art. 546, comma 11, lettera d, c.p.p.) non deve essere necessariamente riportata nel preambolo della parte motiva della sentenza mediante rinvio al verbale d'udienza o mediante la descrizione dei motivi di appello. D'altra parte anche la completa omissione dell'indicazione delle conclusioni delle parti non è prevista quale causa di nullità.

(massima n. 4)

Può costituire il reato di rivelazione di segreto di ufficio, punito dall'art. 326 c.p., la trasmissione dell'informativa relativa all'avvenuto esercizio dell'azione penale nei confronti di un dipendente pubblico all'amministrazione di appartenenza fatta da un ufficiale di polizia giudiziaria addetto all'ufficio del P.M. poiché la legge prevede che tale comunicazione debba essere fatta dallo stesso P.M. (Nell'affermare il principio di cui in massima la Corte ha rilevato come risultasse che la comunicazione era stata fatta per malanimo personale da parte dell'ufficiale di P.G. nei confronti dell'inquisito).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.