Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1581 del 17 aprile 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

È irrituale il provvedimento con il quale il pretore, dopo la dichiarazione di astensione del pubblico ministero, disponga la trasmissione degli atti all'ufficio di quest'ultimo, in quanto non è consentita la regressione del procedimento a una fase ormai superata. (Fattispecie, nella quale la S.C. ha affermato che il giudice, in una simile circostanza avrebbe dovuto rinviare il dibattimento in attesa di conoscere le determinazioni del Procuratore della Repubblica in ordine alla designazione di altro magistrato dell'ufficio).

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