(massima n. 1)
In tema di rimessione del processo, il momento nel quale interviene l'ordinanza della Corte di cassazione che decide sulla relativa istanza coincide con quello nel quale la deliberazione collegiale č assunta e resa nota mediante la comunicazione del dispositivo e non con quello del deposito della motivazione. (Nella specie si č ritenuto che, essendo stata assunta la deliberazione di rigetto della richiesta di rimessione il 28 gennaio 2003, la sospensione del processo di merito a norma dell'art. 47, comma 3, c.p.p. fosse cessata a quella data e che legittimamente il processo medesimo fosse proseguito indipendentemente dal deposito della motivazione).