Cassazione penale Sez. I sentenza n. 3356 del 7 settembre 1994

(1 massima)

(massima n. 1)

Prima della formulazione dell'imputazione da parte del pubblico ministero ai sensi dell'art. 405 c.p.p., l'indagato non assume la qualità di «imputato» (art. 60 c.p.p.), né esiste un giudice avanti al quale si proceda, che possa essere ricusato. Non è possibile, pertanto il ricorso all'istituto della remissione, previsto dall'art. 45 c.p.p., nella fase delle indagini preliminari e la relativa richiesta deve essere dichiarata inammissibile. (Nella specie il ricorrente lamentava che il giudice destinato a presiedere l'udienza preliminare avesse, in un precedente giudizio contro altri imputati, manifestato il proprio convincimento anche in ordine alla sua posizione processuale e che la stampa avesse nel contempo posto in essere una durissima campagna in suo danno, da ciò deducendo che tale situazione fosse idonea ad escludere la necessaria serenità di valutazione nei suoi confronti).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.