Cassazione penale Sez. I sentenza n. 212 del 3 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di rimessione del processo, l'operativitą di tale istituto č circoscritta alla fase del processo di merito; l'art. 45 c.p.p., infatti, nel prevedere i casi di rimessione, fa esplicito riferimento al «processo», per cui resta esclusa dalla possibilitą di rimessione la fase delle indagini preliminari che il legislatore chiama «procedimento» e non «processo». Ne consegue che deve ritenersi ammissibile la richiesta di rimessione del processo nel corso degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, la quale, pur se non dibattimentale, deve essere considerata una fase processuale di merito: ed invero, l'ampiezza delle competenze attribuite al giudice dell'udienza preliminare, da un lato induce a collocare la detta udienza nell'ambito propriamente processuale, e, dall'altro, induce a ravvisare in tale fase le medesime esigenze di tutela della libertą delle persone che vi partecipano, per assicurare le quali il legislatore ha previsto l'istituto della rimessione del processo.

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