Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5189 del 4 maggio 1994

(3 massime)

(massima n. 1)

Alla sostituzione del giudice, la cui dichiarazione di astensione sia stata accolta, può provvedersi delegando un vice pretore onorario della stessa sede giudiziaria il quale, in quanto legittimato alla supplenza, deve considerarsi magistrato del medesimo ufficio.

(massima n. 2)

La nullità comminata dell'art. 497, comma 3, c.p.p. per l'ipotesi in cui il testimone non renda la dichiarazione prevista dal comma 2 della medesima disposizione, ha natura relativa e va eccepita ex art. 182, comma 2, c.p.p. prima o subito dopo il compimento dell'atto, a nulla rilevando la fisica assenza degli imputati contumaci in quanto rappresentati dai rispettivi difensori ai sensi dell'art. 487, comma 2, c.p.p.

(massima n. 3)

Qualora venga assunta come testimone persona risultata successivamente imputata in procedimento connesso, le dichiarazioni della stessa, pur inutilizzabili come deposizione testimoniale per il combinato disposto degli artt. 197, comma 1, lett. a) e 191, c.p.p., possono essere valutate quali dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 210 c.p.p., a nulla rilevando la mancata assistenza all'esame di un difensore, in quanto trattasi di garanzia posta ad esclusivo presidio del dichiarante e alla cui osservanza gli imputati, che hanno con l'impugnazione dedotto la violazione del citato art. 197 c.p.p., non hanno alcun interesse.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.