Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 4403 del 29 gennaio 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Il provvedimento di rimessione del processo ad altro giudice, previsto dall'art. 43, comma secondo, c.p.p. nei casi in cui, a seguito di astensione o ricusazione di magistrati dell'ufficio procedente, non ne sia possibile la sostituzione, č da detta norma attribuito esclusivamente all'organo collegiale (corte di appello o tribunale), a differenza di quanto stabiliva l'omologo art. 70, comma quarto, c.p.p. del 1930, che attribuiva un simile potere al presidente della corte o del tribunale. Ne consegue che il provvedimento di rimessione adottato dal presidente del tribunale costituisce atto abnorme, in quanto proveniente da un organo nemmeno astrattamente idoneo a determinare l'effetto traslativo previsto dalla norma.

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