Cassazione penale Sez. II sentenza n. 20288 del 29 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna e comunque, ai sensi dell'art. 33 c.p.p., non si considera afferente alla capacitā del giudice. Ne consegue che non č vietata dall'ordinamento la assegnazione, ad una sezione della corte d'appello che non sia anche incaricata della trattazione di affari penali, dei procedimenti aventi ad oggetto la ricusazione di magistrati addetti a funzioni penali. (La Corte, in motivazione, ha ribadito che, in mancanza nell'ordinamento vigente di una distinzione tra i ruoli organici dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione penale e quelli dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione civile, deve ritenersi che tutti i magistrati dell'ufficio giudiziario siano in eguale modo potenzialmente investiti del potere giurisdizionale in materia civile e penale, come desumibile anche dagli artt. 7 bis e ter legge n. 12 del 1941 che prevedono un apposito provvedimento tabellare per la ripartizione delle funzioni all'interno dell'ufficio giudiziario e l'assegnazione degli affari alle sezioni).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.