Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1109 del 10 marzo 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Qualora, dopo l'erronea elevazione di conflitto negativo di competenza, conseguente ad asserita incompatibilitą di giudice la cui dichiarazione di astensione sia stata accolta, sia cessata la ragione di incompatibilitą per la sopravvenuta morte dell'imputato ricorrente nel procedimento de libertate, il presidente ell'ufficio pronunciatosi positivamente sulla dichiarazione di astensione ha il dovere di tener conto della circostanza in sede di valutazione della necessitą di procedere alla sostituzione del giudice astenutosi.

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