Cassazione penale Sez. II sentenza n. 734 del 23 marzo 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni forma di gravame, sia per il principio di tassatività delle impugnazioni, sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio, di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti rimangono limitati nell'ambito dell'ufficio; né può ritenersi che tale regime sia lesivo in alcun modo dei principi costituzionali di uguaglianza, tutela della difesa ed imparzialità del giudice, potendo la parte interessata proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la decisione in ordine alla quale è emessa all'esito di una procedura svolta nel contraddittorio ed è ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 127 c.p.p

(massima n. 2)

La competenza funzionale a decidere sulla dichiarazione di astensione del presidente di un collegio giudicante del tribunale o della corte d'assise spetta al presidente del tribunale. (Nell'affermare il principio la corte di cassazione ha disatteso il motivo di ricorso con il quale si denunciava - sostenendosi la spettanza di tale attribuzione al presidente della corte d'appello - l'incompetenza funzionale del presidente del tribunale a pronunciarsi sulla dichiarazione di astensione del presidente di un collegio di corte d'assise, ed ha osservato come non sia consentito assimilare in via analogica il presidente di un collegio o di una sezione del tribunale al «presidente del tribunale» di cui all'art. 36, comma 4, c.p.p.).

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