Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1660 del 21 giugno 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

L'interesse nel procedimento che, a norma dell'art. 36, comma 1, lett. a), c.p.p. radica l'obbligo di astensione, consiste nella possibilitā per il giudice di rivolgere a proprio vantaggio, anche solamente di ordine morale, l'attivitā giurisdizionale che č chiamato a svolgere nel processo. Ne deriva che un interesse rilevante ai fini dell'applicabilitā della disposizione predetta č ravvisabile in capo al giudice che - sottoposto a procedimento disciplinare per comportamenti attinenti ad attivitā e provvedimenti giurisdizionali in precedenza adottati - sia poi chiamato a pronunciarsi nello stesso procedimento penale in relazione ai medesimi fatti; non vi č dubbio, infatti, che egli sia in tal caso condizionato dalla pendenza del procedimento disciplinare instaurato in conseguenza delle precedenti decisioni, essendo portato inevitabilmente a porsi il problema della possibile incidenza su di esso delle nuove statuizioni che č chiamato ad adottare.

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