Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 279 del 9 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Nessuna norma processuale prevede una qualsiasi forma d'incompatibilitą per uno stesso collegio che, in momenti diversi, si occupi di coimputati dello stesso reato o di reati connessi compresi in un unico procedimento penale. Al contrario, economia di giudizi e ragioni di convenienza (conoscenza degli atti e delle posizioni dei vari imputati, anche sotto il profilo professionale) militano per la trattazione dei diversi segmenti dello stesso procedimento e per la relativa decisione ad opera dello stesso collegio.

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