Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1310 del 13 febbraio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Poiché, alla luce di quanto affermato nelle varie decisioni della Corte costituzionale in materia di incompatibilità del giudice, in tanto può prospettarsi detta situazione in quanto si verta in tema di giudizio di merito, in coerenza alla premessa che debbasi evitare che la valutazione sulla responsabilità sia o possa apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio già espresso in altri momenti decisionali dello stesso procedimento, deve escludersi che sussista incompatibilità qualora uno dei membri del collegio chiamato a definire il giudizio davanti alla Corte di cassazione abbia già contribuito ad una precedente pronuncia di legittimità assunta nel medesimo procedimento, ma non riguardante il merito dell'imputazione. (In applicazione di tale principio la Corte ha respinto la richiesta di rinvio dell'udienza, avanzata dalla difesa sul presupposto che uno dei membri del collegio giudicante avesse fatto parte di quello che in passato aveva respinto il ricorso proposto dal medesimo imputato nel procedimento incidentale de libertate, osservando, tra l'altro, che la precedente pronuncia aveva riguardato solo la questione della sussistenza o meno delle esigenze cautelari, che costituiscono esclusivamente un presupposto relativo alle sole misure restrittive e nulla hanno a che vedere con il giudizio sulla sussistenza del fatto-reato e sulla responsabilità dell'imputato).

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