Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1621 del 2 giugno 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

La partecipazione al giudizio di un giudice che abbia deciso in precedenza sulla richiesta di riesame della misura cautelare proposta da un coimputato la cui posizione sia stata stralciata nel giudizio in corso, non determina una situazione di incompatibilitā ai sensi dell'art. 34 c.p.p. ed č manifestamente infondata la questione di legittimitā costituzionale volta a farla rilevare. Tale ipotesi č infatti del tutto differente rispetto a quella oggetto delle decisioni della Corte costituzionale n. 131/1996 e 371/1996.

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