Cassazione penale Sez. III sentenza n. 285 del 13 gennaio 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

La circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 5 c.p. (concorso del fatto doloso della persona offesa) non è applicabile ai delitti di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione, sia sotto il profilo che il concorso della volontà della prostituta è elemento costitutivo delle due fattispecie, sia sotto il profilo che alla prostituta non può essere riconosciuta la qualità di persona offesa, ma soltanto di parte eventualmente danneggiata e di soggetto passivo, sia sotto il profilo che il fatto della prostituta costituisce soltanto occasione, prossima o remota, del delitto e non vera e propria causa o concausa dell'evento come prescrive l'art. 62 n. 5 c.p.

(massima n. 2)

Qualora una parte che sostenga la presenza di una situazione di incompatibilità del giudice ai sensi dell'art. 34 c.p.p., e non abbia proposto tale questione con lo strumento della richiesta di ricusazione del giudice stesso nel relativo grado del procedimento in cui la incompatibilità si sarebbe verificata, proponga o riproponga dinanzi alla Corte di cassazione una eccezione di legittimità costituzionale del citato art. 34 nella parte in cui non prevede una determinata causa di incompatibilità, la questione di costituzionalità deve essere dichiarata irrilevante, in quanto una eventuale sentenza di accoglimento da parte della Corte costituzionale non potrebbe spiegare alcuna influenza sulla risoluzione della questione relativa alla incompatibilità, che dovrebbe essere in ogni caso respinta per la ragione pregiudiziale di non essere stata tempestivamente proposta per mezzo della ricusazione.

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