Cassazione penale Sez. I sentenza n. 24830 del 19 giugno 2001

(1 massima)

(massima n. 1)

Nel caso in cui il tribunale in composizione collegiale ha disposto in più occasioni il rinvio della prima udienza per impedimento legittimo del difensore di uno o più degli imputati, non può dirsi perfezionata la costituzione delle parti ai sensi dell'art. 484 c.p.p.; ne consegue che, in applicazione del regime transitorio disciplinato dagli artt. 219 e 222 del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 (che prevede la prosecuzione avanti il giudice collegiale solo per i procedimenti per i quali il dibattimento si è incardinato mediante la regolare costituzione delle parti), dev'essere dichiarata la competenza del tribunale in composizione monocratica per i reati ad esso attribuiti dalla riforma normativa, così definendosi il conflitto negativo insorto fra i due giudici.

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