(massima n. 1)
Il provvedimento di custodia cautelare disposto dal Gip che contestualmente si dichiari incompetente risulta a tutti gli effetti sostituito dalla ordinanza di custodia cautelare pronunciata dal Gip competente tempestivamente entro i 20 giorni di cui all'art. 27 c.p.p. Pertanto la decisione del tribunale del riesame avente ad oggetto la pregressa ordinanza del Gip incompetente non presenta alcuna incidenza sullo status libertatis dell'indagato che trova ormai la propria regolamentazione nei provvedimenti pronunciati dai giudici competenti.