Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 3752 del 24 agosto 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

Il termine di venti giorni entro il quale, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., dev'essere emessa la nuova ordinanza cautelare in sostituzione di quella emessa dal giudice dichiaratosi incompetente decorre, in base al testuale tenore di detta norma, dal giorno in cui l'incompetenza è stata dichiarata e non da quello in cui gli atti sono pervenuti al pubblico ministero presso il giudice ritenuto competente. Quest'ultimo giudice, tuttavia, anche successivamente alla scadenza del termine summenzionato, può emettere nuova ed autonoma ordinanza cautelare, interpretando la richiesta di provvedimento ex art. 27 c.p.p. come domanda cautelare ex art. 291 stesso codice. In tal caso il nuovo provvedimento non solo deve contenere l'esposizione delle ragioni sulle quali si fonda (sia pure con riferimento alla precedente ordinanza, ove sia rimasta immutata la situazione valutata dal primo giudice), ma deve anche essere seguito dall'interrogatorio di garanzia di cui all'art. 294 c.p.p.

(massima n. 2)

In tema di misure cautelari disposte dal giudice contestualmente o successivamente dichiaratosi incompetente, il dies a quo per la tempestiva emissione di nuova ordinanza cautelare da parte del giudice competente decorre dal giorno in cui il primo giudice dichiara la propria incompetenza con contestuale ordine di trasmissione degli atti, e non dal giorno in cui tali atti pervengono al P.M. presso il giudice dichiarato competente, atteso che eventuali ritardi burocratici non possano farsi ricadere sul soggetto sottoposto alla misura, oltremodo comprimendone il diritto alla libertà personale.

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