Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1529 del 4 luglio 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

In caso di trasmissione degli atti di un procedimento in fase di indagini preliminari da un ufficio del pubblico ministero a un altro, per competenza territoriale, non trova applicazione il disposto dell'art. 27 c.p.p. che impone, a pena di caducazione, la rinnovazione dell'ordinanza applicativa di custodia cautelare solo quando si tratti di incompetenza dichiarata dal giudice. Tuttavia, ove detta rinnovazione abbia ugualmente luogo, su richiesta avanzata dal pubblico ministero che ha riveduto gli atti al proprio Gip, non č per questo configurabile alcuna nullitā.

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