Cassazione penale Sez. I sentenza n. 534 del 20 gennaio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai sensi dell'art. 568, comma 2, c.p.p. sono sempre soggetti a ricorso per cassazione, quando non siano altrimenti impugnabili, i provvedimenti con i quali il giudice decide sulla libertą personale e le sentenze, salvo quelle sulla competenza che possono dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28. Conseguentemente, tenuto conto del principio di tassativitą delle impugnazioni, previsto dall'art. 568, comma 1, c.p.p., deve essere ritenuto inammissibile il ricorso avverso la sentenza con la quale il giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 23, comma 1, c.p.p., abbia dichiarato la propria incompetenza per qualsiasi causa ed abbia ordinato la trasmissione degli atti al giudice ritenuto competente.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.