Cassazione penale Sez. V sentenza n. 781 del 27 agosto 1991

(3 massime)

(massima n. 1)

Il giudice che emetta un provvedimento di custodia cautelare deve procedere all'interrogatorio ancorché per gli stessi fatti altro giudice lo abbia effettuato a seguito di propria ordinanza di custodia. Infatti, l'interrogatorio, quando è condotto dal giudice, è uno strumento di controllo e di garanzia finalizzato, con l'instaurazione del contraddittorio con l'interessato, alla immediata verifica della sussistenza dei presupposti della misura cautelare disposta, con riferimento alle condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari, alle esigenze cautelari e ai criteri di adeguatezza che ogni giudice che emette un provvedimento di custodia cautelare ha un autonomo dovere di controllo e di garanzia. (Nella specie il provvedimento impugnato aveva ritenuto la superfluità del secondo interrogatorio anche perché il secondo provvedimento di custodia cautelare era stato emesso nei termini di cui all'art. 27 c.p.p. ed era quindi collegato a provvedimento già disposto da giudice dichiaratosi incompetente. La Suprema Corte, che ha ritenuto efficace il primo provvedimento in assenza di declaratoria di incompetenza ex art. 27 c.p.p. ha notato che il problema comunque non muta a secondo che il successivo provvedimento possa o non possa collegarsi al primo. Infatti, anche nel primo caso la comminatoria di perdita di efficacia della misura adottata da giudice incompetente, non assolve date condizioni, attiene solo al suo profilo funzionale, non alla sua validità ed autonomia, mentre il nuovo provvedimento non revoca il precedente ma si congiunge ad esso con una propria autonomia).

(massima n. 2)

Nel corso delle indagini preliminari unico titolare delle indagini stesse è il pubblico ministero che le dirige, sicché il giudice rimane estraneo ad esse ed interviene per provvedere sulle richieste delle parti e della persona offesa solo nei casi previsti dalla legge.

(massima n. 3)

Nel corso delle indagini preliminari, il giudice nei casi in cui è richiesto e che costituiscono un numero chiuso, può dichiarare la propria incompetenza per qualsiasi causa con effetti limitati al provvedimento richiesto, restituendo gli atti al pubblico ministero senza preclusione di diversa valutazione della competenza in occasione di altre richieste. Tale provvedimento adottato incidentalmente e con cognizione limitata allo stato degli atti, assume la forma dell'ordinanza, mentre quello emesso dopo la chiusura delle indagini preliminari ed allorché è stata esercitata l'azione penale, e quindi con cognizione completa sull'attività svolta, assume la forma della sentenza con ordine di trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. In questo secondo caso il giudice si spoglia del processo con provvedimento che può essere rimosso solo a seguito di proposizione di conflitto di competenza.

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