Cassazione penale Sez. Feriale sentenza n. 1802 del 10 settembre 1993

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel sistema del vigente codice di procedura penale, il difensore d'ufficio, una volta incaricato, non perde detta sua qualitą sol perché, ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., nei casi ivi previsti, gli venga designato un sostituto, anche quando, di fatto, la difesa venga poi esercitata da quest'ultimo. Ne consegue tra l'altro, che sarą sempre al detto difensore, e non al sostituto, che dovranno essere effettuate le notificazioni previste dall'art. 161 comma 4 c.p.p. nel caso di imputato o indagato irreperibile. (Nella specie si trattava di notifica dell'avviso di deposito con estratto di sentenza ai sensi dell'art. 548 comma 3 c.p.p.).

(massima n. 2)

Non costituisce provvedimento abnorme e non č, quindi, ricorribile per cassazione, quello con il quale il giudice per le indagini preliminari, richiesto dal P.M. di emettere provvedimento di archiviazione, abbia invece dichiarato la propria incompetenza, risultando un tale provvedimento inquadrabile nello schema processuale di cui all'art. 22 c.p.p. nel quale, appunto, trova disciplina la «incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari». (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal P.M. avverso il provvedimento dichiarativo di incompetenza adottato dal Gip).

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