Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1099 del 21 aprile 1994

(2 massime)

(massima n. 1)

Il Collegio per i reati ministeriali, nella fase successiva all'autorizzazione a procedere, svolge le funzioni che erano proprie del G.I. con applicazione delle norme procedurali del previgente codice del 1930 giacché soltanto queste si conformano alla sua struttura e consentono l'esplicazione della funzione per la quale è stato creato dalla volontà legislativa costituzionale.

(massima n. 2)

Nel procedimento penale relativo a reati ministeriali, successivamente alla concessione dell'autorizzazione a procedere, la competenza allo svolgimento di specifici atti istruttori ed alla decisione sulla richiesta di rinvio a giudizio spetta al Collegio per i reati ministeriali: ciò in base al dettato testuale dell'art. 9 quarto comma L. 16 gennaio 1989 n. 1, istitutiva di tale Collegio, che espressamente dispone che «l'Assemblea», ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al Collegio di cui all'art. 7, perché continui il procedimento secondo le norme vigenti, dovendosi escludere che il verbo «continui», in quanto preposto al termine «procedimento» possa essere stato usato in senso intransitivo; né è pensabile che la legge costituzionale abbia inteso istituire un Collegio da restare relegato nella posizione marginale di organo competente per le sole indagini preliminari ex art. 8, fra l'altro con incoerente frantumazione della fase delle indagini in due tronconi ante e post autorizzazione a procedere, attribuiti alla competenza di organi del tutto diversi e di rango differente.

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