Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1655 del 28 aprile 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche nell'ambito del procedimento de libertate è possibile sollevare la questione di competenza del giudice. Invero, ciascun giudice, nell'assumere un provvedimento, è sempre obbligato al rispetto della propria competenza e su tale sua valutazione, positiva o negativa, non può essere precluso il sindacato del giudice dell'impugnazione, una volta che sia legittimamente investito dell'esame del problema, tanto più quando l'incompetenza denunciata si traduca in un difetto di attribuzione del giudice in relazione alla funzione esercitata, giacché tale difetto lo priva della specifica idoneità all'adozione del provvedimento. (Fattispecie relative a misura custodiale emessa, in relazione ai delitti di cui agli artt. 416 bis e 629 c.p., da giudice diverso da quello del tribunale capoluogo del distretto che sarebbe stato competente ai sensi dell'art. 328, comma primo bis, c.p.p.).

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