Cassazione penale Sez. III sentenza n. 231 del 27 febbraio 1996

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di competenza per materia all'adozione di provvedimenti cautelari in fase di indagini preliminari, posto che in tale fase non può parlarsi propriamente di «reati» ma solo di fluide «ipotesi di reato», non può escludersi la competenza del giudice superiore quando la detta fluidità importi la possibile esistenza di altre ipotesi di reato, oltre a quelle già enucleate, le quali appartengano alla cognizione di quel giudice (Nella specie, in applicazione di tale principio, si è ritenuta legittima l'emissione, da parte del Gip del tribunale, di misura cautelare relativamente a reati di illecito finanziamento a partiti politici, di per sè di competenza pretorile, in presenza di elementi atti a far ritenere che dalle indagini ancora in corso emergessero anche elementi indicativi della esistenza di reati di concussione e corruzione).

(massima n. 2)

L'incompetenza per materia può essere dedotta nel procedimento de libertate, sia in sede di riesame che di ricorso per saltum in cassazione, solo quando emerga ictu oculi, cioè quando l'incompetenza allo stato degli atti sia chiaramente percepibile. Nella fase delle indagini preliminari infatti più che di reati deve parlarsi di «ipotesi di reato» ed occorre tener conto della fluidità della contestazione, che si concretizza in una imputazione solo al termine delle indagini. Quando perciò la complessità della materia oggetto di accertamenti non consente di ipotizzare una individuata e delimitata ipotesi, ma lascia facilmente prevedere la concorrenza di altri reati di competenza superiore, la competenza del tribunale non può essere esclusa. (Nel caso di specie il provvedimento cautelare era stato emesso per violazione della legge su finanziamento dei partiti politici e la Corte ha respinto l'eccezione di incompetenza per materia del tribunale poiché dallo stesso contenuto del provvedimento restrittivo emergeva la possibile esistenza di reati di corruzione o concussione).

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