Cassazione penale Sez. I sentenza n. 242 del 27 febbraio 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

L'incompetenza per territorio non può essere eccepita o rilevata d'ufficio, secondo quanto disposto dall'art. 491 c.p.p., dopo che per la prima volta sia compiuto in dibattimento l'accertamento della costituzione delle parti. Il rinvio del dibattimento subito dopo il compimento di tale verifica a seguito della rinunzia dell'incarico da parte del difensore di fiducia è del tutto irrilevante al fine del superamento di tale limite, non essendo previsto dall'ordinamento alcun termine a difesa per la nomina di altro difensore, ma soltanto a favore del nuovo difensore nominato o designato che ne faccia richiesta.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.