Cassazione penale Sez. II sentenza n. 14 del 29 marzo 2000

(2 massime)

(massima n. 1)

L'omissione, da parte del giudice del riesame, della pronuncia, anche d'ufficio, della sopravvenuta perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309, comma 10, c.p.p., costituisce un vizio della decisione che, come tale, può essere fatto valere esclusivamente con il ricorso per cassazione nell'ambito del procedimento de libertate e non anche con la richiesta di declaratoria dell'inefficacia della misura rivolta al giudice del procedimento principale. (Nell'occasione la Corte ha altresì precisato che nel giudizio di legittimità la predetta omissione, in quanto vizio della decisione, non può essere rilevata d'ufficio ma solo se denunciata con uno specifico, ancorché unico, motivo di impugnazione).

(massima n. 2)

La richiesta di patteggiamento implica rinuncia all'eccezione di incompetenza per territorio, che non ha natura inderogabile; la legge non demanda infatti al giudice, tra le verifiche da compiersi in ordine all'intervenuto accordo sulla pena, anche quella sulla sussistenza della propria competenza per territorio, la quale, pertanto, non può essere rilevata di sua iniziativa (e ciò ancorché prima dell'accordo la questione sia stata prospettata dall'imputato interessato) a differenza del difetto di giurisdizione e dell'incompetenza per materia, nei limiti della prima parte del primo comma dell'art. 21 c.p.p., il cui rilievo si sottrae ad ogni preclusione di carattere temporale e processuale, né può costituire oggetto di valida rinuncia.

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