Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 1429 del 4 giugno 1996

(1 massima)

(massima n. 1)

Non č abnorme, e non č quindi ricorribile direttamente in Cassazione, il provvedimento con il quale il tribunale avanti al quale sia presentata richiesta di rimessione, ordina la separazione della posizione dell'imputato che chiede la rimessione e la prosecuzione del procedimento per gli altri. In ogni caso gli altri imputati che non hanno presentato la richiesta di rimessione non possono aver interesse a sollevare la questione relativa alla separazione dei procedimenti in quanto questi non potrebbero comunque partecipare all'udienza camerale in cassazione che decide la rimessione. Inoltre non č possibile in linea di principio ipotizzare l'abnormitā di un provvedimento non con riferimento al contenuto positivo di esso, ma in relazione a quanto in esso non č compreso eccependo, nel caso di specie, che il provvedimento, per quanto abnorme, avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento per tutti e non, in modo surrettizio (attraverso la separazione), solo per l'istante.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.