Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 28233 del 22 dicembre 1998

(1 massima)

(massima n. 1)

Non sono abnormi il decreto del presidente della corte d'appello che autorizzi il presidente di sezione della medesima corte ad astenersi limitatamente a uno solo tra più imputati del medesimo procedimento, precisando che la posizione di tale imputato “formerà oggetto di stralcio”, e la successiva ordinanza della corte che disponga, conseguentemente, lo stralcio. Infatti, da un lato un'astensione parziale non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della istanza di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità, nei suoi limiti soggettivo e oggettivo, senza la possibilità di prendere in esame “ex officio” situazioni diverse da quella denunciata; dall'altro deve ritenersi che l'inciso “la cui posizione formerà oggetto di stralcio” contenuta nel decreto non integri il provvedimento di separazione ex art. 18 c.p.p. e che costituisca un semplice suggerimento del rimedio utile, per un verso, a realizzare gli effetti dell'astensione nei limiti autorizzati e, per altro verso, a consentire la prosecuzione del processo in ordine alle altre posizioni.

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