Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3011 del 28 agosto 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

A norma degli artt. 17 e 19 nuovo c.p.p. la riunione in senso tecnico può avere ad oggetto solo processi e non procedimenti e può essere disposta dal giudice, non dal P.M. Ciò non toglie che il P.M. abbia facoltà di esperire indagini contestuali e congiunte relativamente a distinti procedimenti, senza che ciò possa produrre effetti tipici della riunione dei processi, come quello di spostamento della competenza.

(massima n. 2)

Il vigente codice di procedura penale, in tema di validità di atti posti in essere da giudice incompetente, sancisce, agli artt. 26 e 27, il principio della loro conservazione. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere dell'indagato emessa da giudice che, pur essendo incompetente, non dichiara contestualmente o successivamente la propria incompetenza, è valida ed efficace.

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