Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 3277 del 7 aprile 1997

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di competenza, il divieto di operativitā della connessione, quale criterio per la determinazione della competenza, tra procedimenti relativi a reati commessi quando l'imputato era minorenne e procedimenti per reati commessi quando era maggiorenne - divieto posto dall'art. 14 c.p.p. - non opera per il reato permanente che č un unicum, non suscettibile di frazionamenti irrazionali, in quanto caratterizzato dall'unicitā della lesione giuridica, da una iniziale ed istantanea condotta commissiva e da una successiva condotta omissiva, che determina la reiterazione dei momenti consumativi, per libera scelta del soggetto agente che non rimuove la situazione antigiuridica a lui imputabile. Ne consegue che, se la permanenza del reato, iniziata quando il soggetto era minorenne, si protrae oltre il raggiungimento della maggiore etā, si radica per l'intera azione delittuosa la competenza del giudice ordinario.

(massima n. 2)

La circostanza che l'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti non postuli, per la sua natura, una organizzazione complessa e sofisticata non fā venir meno la necessitā di una apprezzabile continuitā temporale e criminale di sodalizio, con ripartizione dei compiti fra gli associati, in relazione agli scopi programmati, e con contributi dei medesimi caratterizzati da tipicitā rispetto al programma malavitoso.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.