Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2794 del 4 marzo 1998

(3 massime)

(massima n. 1)

Il nuovo testo dell'art. 289, comma secondo, c.p.p., introdotto dalla legge 16 luglio 1997 n. 234, che impone, nel corso delle indagini preliminari, al giudice di procedere all'interrogatorio dell'imputato prima di decidere sulla richiesta di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio o servizio, va applicato in ogni caso, indipendentemente dal titolo di reato contestato. Sarebbe infatti erroneo ritenere che la garanzia riguardante la misura interdittiva ex art. 289 c.p.p. possa costituire un privilegio a favore dei soli pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che siano imputati o indagati per un delitto contro la pubblica amministrazione.

(massima n. 2)

Nel vigente sistema processuale la pendenza di pił procedimenti nel medesimo grado costituisce presupposto indispensabile per l'operativitą del criterio di competenza fondato sulla connessione. (Fattispecie relativa ad asserita competenza per connessione dell'A.G. ordinaria - procedente per il delitto di concussione, ancora nella fase delle indagini preliminari - anche in ordine a delitto di truffa militare, gią pervenuto al giudizio del giudice militare).

(massima n. 3)

Non sussiste violazione del principio di necessaria correlazione tra accusa e sentenza, allorché si ritenga incidentalmente in sentenza come commesso in concorso con altri un reato che l'originaria contestazione ascriveva all'unico imputato.

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