Cassazione penale Sez. V sentenza n. 1940 del 7 luglio 1993

(3 massime)

(massima n. 1)

L'art. 51 comma terzo bis c.p.p. che prevede una deroga assoluta ed esclusiva alle regole sulla competenza per territorio, limitata ai reati in esso contemplati, è entrato a far parte del sistema normativo sulla competenza in generale, con la conseguenza: a) che per i reati in esso previsti, nell'ambito del distretto, v'è deroga ad ogni altro criterio di competenza in favore dell'ufficio del P.M. presso il tribunale del capoluogo; b) che per la distribuzione della competenza del territorio delle procure dei diversi capoluoghi (Direzioni distrettuali antimafia) deve aversi riguardo alle regole poste dagli artt. 8 ss. c.p.p.; c) che analogo principio deve valere per i casi di connessione di procedimenti relativi ai reati di cui al citato art. 51, avuto riguardo agli artt. 12 ss. c.p.p., e in particolare all'art. 16; d) che la regola posta dal citato art. 12 si estende anche alla competenza per territorio determinata dalla connessione, con i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 51, di altri procedimenti relativi ad ogni altra specie di reato, consumato o tentato, sia all'esterno sia all'interno del distretto in cui ha sede l'ufficio del P.M. del capoluogo; e) che lo stesso art. 51 stabilisce la competenza funzionale dell'ufficio del P.M. (D.D.A.) del capoluogo del distretto e dei tribunali compresi nello stesso distretto, nel senso che, in caso di connessione dei procedimenti prevale la competenza del P.M. e dei giudici di cui al citato art. 51, anche in deroga al dettato dell'art. 16 primo comma c.p.p.

(massima n. 2)

L'onere di munirsi della preventiva autorizzazione, quando prescritta, ad ottenere copia degli atti processuali grava anche sull'indagato o imputato, ancorché detenuto. (In motivazione, la S.C. ha precisato che la circostanza che il detenuto non possa direttamente consultare gli atti del processo non lede il suo diritto di difesa personale e diretta, in quanto egli può chiedere e ottenere copia di tutti gli atti del processo che poi può consultare nello stato di detenzione).

(massima n. 3)

Le regole che disciplinano il diritto di consultazione degli atti processuali sono sostanzialmente tre: 1) durante il procedimento e dopo la sua definizione chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio, a proprie spese, di copie, estratti o certificati di singoli atti processuali; 2) del rilascio occorre fare richiesta e ottenere la relativa autorizzazione; 3) l'autorizzazione non è necessaria nel caso in cui è espressamente riconosciuto il diritto al rilascio di copie, estratti o certificati. Ne consegue che l'istituto del deposito degli atti, avente preminente carattere formale, e quello del rilascio delle copie operano su piani diversi, per cui l'esercizio di questa facoltà non è necessariamente conseguente al deposito ed è subordinato, salvo eccezioni, ad autorizzazione.

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