Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2211 del 11 luglio 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di connessione, quando, a seguito di sentenza di non luogo a procedere, riguardante alcune imputazioni per le quali è stata esercitata l'azione penale, i reati per i quali deve essere disposto il rinvio a giudizio, originariamente attratti per connessione dalle predette imputazioni, risultano appartenere alla competenza per territorio di altro ufficio giudiziario, legittimamente il giudice dell'udienza preliminare dichiara con sentenza la propria incompetenza, anche all'esito dell'udienza preliminare, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice territorialmente competente. Ed infatti, pur essendo la connessione un criterio originario di attribuzione della competenza, è solo attraverso il vaglio giurisdizionale sull'esercizio dell'azione penale, esercitato dal giudice dell'udienza preliminare, che può dirsi riconosciuto come effettivamente sussistente un cumulo di regiudicande idoneo a rendere ravvisabile la connessione tra le stesse. Diversamente opinando, sarebbe rimessa alla insindacabile valutazione del pubblico ministero la sussistenza della connessione e la individuazione del giudice competente, in palese violazione degli artt. 25, comma primo, e 101, comma secondo, della Costituzione.

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