Cassazione penale Sez. I sentenza n. 667 del 29 aprile 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

La normativa contenuta nell'art. 11 c.p.p. in deroga all'ordinaria disciplina della competenza per territorio, presuppone, per la sua applicazione, che venga contestato, a carico o in danno del magistrato, un fatto di rilevanza penale, anche se ne conseguano soltanto misure di sicurezza, come nei casi previsti dagli artt. 49 e 115 c.p., e non può essere estesa ai casi in cui la condotta del magistrato, fuori dall'ipotesi di concorso, abbia inconsapevolmente fornito l'occasione o il mezzo per l'azione criminosa da altri commessa e non rivolta contro di lui, o addirittura abbia materialmente realizzato il reato per errore determinato dal colpevole. (Fattispecie relativa a contestazione, a carico di curatore fallimentare, di truffa realizzata mediante induzione in errore del giudice delegato e di abuso di ufficio posto materialmente in essere dal giudice medesimo perché da lui ingannato).

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