Cassazione penale Sez. V sentenza n. 31721 del 21 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

La particolare disciplina prevista nell'ipotesi di procedimento in cui un magistrato assuma la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato presuppone l'esercizio effettivo, da parte del magistrato, delle funzioni giudiziarie, avuto riguardo alla ratio della previsione di cui all'art. 11 c.p.p., che è quella di impedire che l'esercizio concreto di quelle funzioni, possa costituire motivo di condizionamento tale da pregiudicare l'imparzialità del giudice territorialmente competente, secondo le norme ordinarie, a conoscere del procedimento; ne deriva che detta efficacia pregiudizievole non può riconnettersi all'ipotesi in cui il magistrato, parte del procedimento, svolga attività di assistente di studio presso sedi istituzionali diverse da quelle di giurisdizione ordinaria. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto inapplicabile la disciplina derogatoria dell'art. 11 c.p.p., in quanto trattavasi di magistrato che svolgeva attività di assistente di studio presso la Corte costituzionale).

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